Questo sito utilizza cookie tecnici (necessari) e di Google Analytics (statistici).  Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookies indicati di seguito.
Leggi l'informativa completa sui cookies utilizzati e le loro funzioni: Preferenze

Necessari Statistici

Riforma mediazione: nuove modalità dal 30 giugno 2023

A partire dal 30 giugno 2023 entrano in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).

In sintesi, le novità riguardano:

  • la previsione di ulteriori materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (che si aggiungono a quelle già ora previste):associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;
  • eliminazione del primo incontro di programmazione/informativo (il primo incontro è già un incontro effettivo);
  • di conseguenza, diversa articolazione delle spese per il primo incontro e per gli incontri successivi;
  • convocazione dell’incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e durata complessiva del procedimento di 3 mesi prorogabile per altri 3;
  • legittimazione dell’amministratore condominiale ad attivare o partecipare alla mediazione senza necessità di una preventiva delibera condominiale.

Si avvisa che è disponibile il modello aggiornato per il deposito della domanda di mediazione, nel quale sono inserite le nuove materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità.

In attesa della emanazione del decreto ministeriale che stabilirà la disciplina delle indennità di mediazione, per il primo incontro si conferma il versamento delle spese di avvio (€ 40/80 + IVA), con riserva per l’organismo di chiedere alle parti l’integrazione delle spese di mediazione anche per il primo incontro, se il decreto ministeriale lo consentirà.

In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo di cui all'art. 16, com. 2 del D.Lgs. n. 28/2010 c.s.m., si continuano ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.M. n. 180/2010.

Nel caso in cui il Decreto Ministeriale attuativo preveda un'applicazione retroattiva delle nuove tariffe si procederà a calcolare gli eventuali conguagli ed a richiedere alle parti le ulteriori somme spettanti all'Organismo di Mediazione oppure a procedere alla restituzione, su richiesta, in caso di versamenti delle parti superiori alle nuove tariffe stabilite.

Rimane in vigore il precedente Regolamento di mediazione (con la relativa tabella delle indennità), che sarà aggiornato in seguito all’emanazione del decreto ministeriale.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2023 - 12:51