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Procedura pubblica di selezione di gestori della crisi

Procedura pubblica di selezione di gestori della crisi da inserire nell’elenco tenuto dall’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della ASSET BASILICATA Azienda Speciale subentrante ad Unioncamere Basilicata

Art. 1 – Oggetto della procedura
La Asset Basilicata azienda speciale subentrante ad Unioncamere Basilicata (di seguito ASSET BASILICATA), ai sensi della L. n. 3 del 27/01/2012, del D.M. n. 202 del 24/09/2014 e del Regolamento del proprio Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, organizza una procedura pubblica di selezione per soli titoli, finalizzata all’individuazione di nuovi gestori della crisi da inserire nell’elenco tenuto presso l’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della stessa Asset Basilicata.

Art. 2 – Requisiti di qualificazione professionale
Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che rientrino in una delle seguenti due categorie e siano in possesso di tutti i relativi requisiti di qualificazione professionale:

A) Professionisti

  1. iscritti agli ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Matera e Potenza
  2. in possesso di una specifica formazione ed aggiornamento acquisiti tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del D.P.R. n. 162/1982, di durata non inferiore a quaranta ore, con le caratteristiche indicate nell’art. 4, comma 5, lettera b, e comma 6 del D.M. n. 202/2014.

B) Laureati residenti nella provincia di Matera e Potenza

  1. in possesso di laurea magistrale in materie economiche o giuridiche, o di titolo di studio equipollente;
  2. in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del D.P.R. n. 162/1982, di durata non inferiore a duecento ore, con le caratteristiche indicate nell’art. 4, comma 5, lettera b, del D.M. n. 202/2014;
  3. in possesso di un’attestazione che dimostri l’avvenuto svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del R.D. n. 267/1942, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della Legge, di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, con le caratteristiche indicate nell’art. 4, comma 5, lettera c, del D.M. n. 202/2014.

Art. 3 – Requisiti di onorabilità
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

  1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile, del R.D. n. 267/1942, nonché dall'articolo 16 della L. n. 3/2012;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  4. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Art. 4 – Ulteriori requisiti
I candidati devono essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Art. 5 – Documentazione del possesso dei requisiti
Con l’eccezione del requisito di cui all’art. 4, che dovrà essere documentato esibendo copia della polizza assicurativa, e del requisito indicato all’art. 2, lettera B, punto 3, che dovrà essere documentato mediante produzione di un’attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall’organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto, il possesso dei requisiti prescritti dovrà essere attestato tramite rilascio di specifiche dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla presente procedura pubblica di selezione di gestori della crisi, contenente le prescritte dichiarazioni sostitutive, deve essere presentata via PEC all’indirizzo occ.asset.basilicata@legalmail.it entro le ore 12,00 del 4 dicembre 2020
E’ esclusa ogni altra modalità di presentazione.
La domanda, da compilarsi utilizzando il modello pubblicato sul sito https://www.assetbasilicata.it/asset/page/1/371/1/2020/Procedura_pubblica_di_selezione_di_gestori_della_crisi  deve essere sottoscritta digitalmente dall’interessato.
Scarica la domanda di partecipazione.

Art. 7 - Casi di esclusione dalla selezione
Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:

  1. invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
  2. invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla PEC;
  3. compilazione non completa della domanda di partecipazione, che non consenta l’esatta identificazione del partecipante o non attesti il possesso dei requisiti; in particolare, la mancanza delle prescritte dichiarazioni sostitutive o l’inosservanza delle forme per esse prescritte;
  4. mancata indicazione di un indirizzo PEC presso cui ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione;
  5. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
  6. mancata allegazione della copia del documento d’identità del candidato, ove richiesta;
  7. mancanza dei requisiti richiesti;
  8. rinuncia del candidato.

Art. 8 – Iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi
I partecipanti che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, che non incorrano in cause di esclusione e che si saranno collocati in una posizione utile della graduatoria non matureranno alcun diritto all’iscrizione nell’elenco. Essi saranno semplicemente ammessi alla procedura di iscrizione nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 202/2014, restando inteso che, ai fini dell’inoltro al Ministero della Giustizia della domanda di iscrizione nell’Elenco, gli interessati saranno avvisati tramite posta elettronica e dovranno produrre gli originali o le copie conformi della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale.
Ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale, spetta esclusivamente al Responsabile del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, istituito presso il Ministero della Giustizia, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione dei gestori all’elenco.
L’eventuale iscrizione verrà pertanto perfezionata soltanto dopo il vaglio del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia. Il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia comporta l’impossibilità dell’iscrizione del candidato nell’elenco dei gestori della crisi. ASSET BASILICATA non sarà in alcun modo responsabile del mancato riconoscimento dei requisiti e dell’eventuale conseguente impossibilità di iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi.
Tutti i gestori dovranno rispettare sia il Regolamento di Funzionamento, con allegati i Criteri per la
determinazione dei compensi e il Codice di Autodisciplina, sia il Disciplinare per i Gestori e per le procedure delle crisi da sovraindebitamento pubblicati sul sito all’indirizzo web https://www.assetbasilicata.it/asset/page/1/287/1/2020/Sovraindebitamento

Art. 9 – Effetti dell’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi
L’inserimento nell’elenco dei gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun contratto di lavoro con l’ente di riferimento.
L’attività di gestore della crisi verrà svolta previo specifico incarico affidato dall’Organismo e solo in base alle specifiche necessità di questo.

Art. 10 – Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Il responsabile della presente procedura di selezione è il referente dell’Organismo, dr. Vito Signati.
Ai sensi del RGPD UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Asset Basilicata e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e l’eventuale successiva gestione del rapporto di collaborazione. Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile all’interno della domanda di partecipazione alla presente selezione.

Art. 11 – Disposizioni finali
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e rimanere sussistenti per l’intero periodo di iscrizione.
Qualora venisse meno uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione, l’Organismo avvierà un procedimento di cancellazione dell’iscritto dall’elenco.
Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione.
In ogni caso ASSET BASILICATA si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ultimo aggiornamento: 16/11/2020 - 11:34