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Sovraindebitamento

SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

È attivo l'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) di Asset Basilicata società subentrante a Unioncamere Basilicata, iscritto al n.59 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Nato a seguito dell’accorpamento delle Camere di commercio di Matera e Potenza , l’OCC è stato trasferito da Unioncamere Basilicata ad Asset Basilicata.

Le sedi sono a:

Matera via Lucana 82 c/o CCIAA

Potenza Corso 18 Agosto 34 c/o CCIAA

COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO?

lL D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, all’art. 2, comma 1, lettera c) lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Con l’entrata in vigore del nuovo “Codice della Crisi” è stata rivista tutta la materia riguardante la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Quindi, rinegoziare i propri debiti è possibile

Consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, lavoratori autonomi possono rivolgersi, nel caso si trovino ad avere un eccesso di debiti, per esempio con Istituti bancari, Finanziarie, Agenzia delle Entrate, ecc., all'Organismo di composizione della crisi di Asset Basilicata  e, con la sua assistenza,  proporre ai creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato minore con un programma di rientro dei debiti nel tempo secondo le reali possibilità dei soggetti.

E’ possibile altresì ricorrere alla liquidazione controllata dei propri beni e alla procedura di esdebitazione totale riservata però una sola volta nella vita alle persone fisiche meritevoli che non hanno alcuna utilità da offrire ai creditori

CHI PUO' ACCEDERVI?

Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, definito dal CCII come lo stato di crisi (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del debitore, come definito dall’art 2 lett c) del Codice della Crisi :

L’Imprenditore Minore, vale a dire l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Il Lavoratore Autonomo, vale a dire coloro che non svolgono attività di impresa (ad es. professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi).

L’Imprenditore Agricolo, vale a dire chi esercita, sia in forma individuale che societaria, una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Il Consumatore: trattasi in questo caso di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Il Debitore incapiente: trattasi di persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura e può accedere alla esdebitazione di tutti i debiti solo per una volta nella vita, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Le Start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

 CHI PUO' ACCEDERVI?

  1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  2. Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
  3. Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
  4. Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.

 QUALI SONO LE PROCEDURE ATTIVABILI

Il Debitore, con l’assistenza di un Gestore della Crisi designato dall’Organismo di Composizione delle Crisi e sotto il controllo del Tribunale di Matera o di Potenza, in composizione monocratica competente per territorio, può accedere alle seguenti procedure:

  • ristrutturazione dei crediti del consumatore;
  • concordato minore;
  • liquidazione controllata del patrimonio;
  • esdebitazione per i debitori incapienti.

QUAL E' L'OBIETTIVO?

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

COSA FA L'OCC E LE SUE CARATTERISTICHE

E’ un ente terzo, imparziale e indipendente, ai cui sportelli ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
L'OCC non eroga finanziamenti e gli Sportelli non possono offrire consulenza giuridica o finanziaria.

L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, sarà di ausilio al debitore, eventualmente assistito da un Legale di fiducia, nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Il Consiglio di  Amministrazione di Asset Basilicata  con propria delibera ha approvato un Disciplinare per i Gestori e per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

I NOSTRI GESTORI DELLA CRISI

I Gestori della Crisi sono professionisti con una specifica formazione, giuridica ed economica, e una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

L’elenco dei gestori  è stato costituito attraverso una avviso di iscrizione  pubblica, unico criterio adottato dall’OCC di Asset Basilicata.

I nuovi gestori potranno essere iscritti e nominati solo attraverso avvisi di iscrizione pubblica, indette a seconda delle esigenze di servizio.

COME AVVIARE LA PROCEDURA

Per avviare una delle procedure previste occorre presentare istanza (utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da € 16,00  e scansione della domanda e di tutti gli allegati,  oltre a:

- copia di un documento d’identità

- attestazione di versamento di euro 366,00 (€ 300.00 , oltre iva), tramite bonifico bancario (Codice Iban: IBAN: IT 24 B 01030 04200 000002027032  sul c/c bancario presso l’Istituto bancario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. specificando la causale: "spese per OCC”, beneficiaria ASSET BASILICATA) quale acconto forfettario sui costi della procedura.

moduli di istanza avvio procedura OCC devono essere trasmessi in modalità telematica tramite PEC occ.assetbasilicata@legalmail.it

Il debitore si impegna a fornire nel corso della procedura tutta la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (la legge prevede sanzioni penali per la rappresentazione di una situazione patrimoniale ed economica non corrispondente al vero)

Attenzione
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale  in cui  egli ha il centro degli interessi principali inteso come la residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese, per le imprese

COSTI DELLA PROCEDURA

Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Regolamento e Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.

La segreteria è a disposizione per organizzare, in collaborazione con i gestori iscritti nell'elenco un incontro informativo preliminare gratuito sul servizio.

NORMATIVA

  • Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per informazioni segreteria.mediazione.occ@asset.basilicata.camcom.it

Tel 0835/338421

Indirizzi Posta Elettronica Certificata

occ.assetbasilicata@legalmail.it

Orari di apertura: 

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.00.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024 - 10:22