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Necessari Statistici

La mediazione

Riforma mediazione: nuove modalità dal 30 giugno 2023

Dal 30 giugno 2023 sono in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr.28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).

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Mediazione: pubblicato il nuovo decreto ministeriale 150/2023

Pubblicato sulla G.U. n.255 del 31/10/2023 il D.M. n.150/2023 che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro.

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REGOLAMENTO MEDIAZIONE
Il Regolamento dell’OdM ASSET BASILICATA è in fase di revisione in base alle disposizioni del D. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) che hanno modificato il d. lgs. 28/2010 ed ai decreti ministeriali attuativi. E’ applicabile, quindi, nei limiti di quanto previsto dalle normative indicate.

Tra le attività trasferite all’Azienda Speciale ASSET  Basilicata figurano anche quella della Mediazione e del Sovraindebitamento.

In osservanza all’art. 2 del d. lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 - recante la riforma della legge 580/93 in cui è previsto che “ le  Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: OMISSIS - la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti” -  l’Azienda Speciale ASSET  ha infatti assunto  la gestione del servizio di mediazione civile e commerciale con  lo “Sportello Unico di conciliazione” organismo iscritto al n. 836 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Consapevoli che la cultura della conciliazione e dell’arbitrato, come soluzioni alle liti civili e commerciali alternative a quella giudiziale, costituisce un obiettivo comune di enti, istituzioni ed ordini professionali, l’organismo di mediazione regionale, in un quadro di costante collaborazione istituzionale, svolge l’attività per l’intero sistema lucano.

Cos'è la conciliazione

La mediazione (detta anche conciliazione) è una forma di risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre la possibilità di raggiungere in maniera amichevole la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti.

Il procedimento si svolge alla presenza di un soggetto terzo, il mediatore, debitamente formato, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dai costi contenuti:

  • è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento, per regolamento, ha termine decorsi tre mesi dal deposito della domanda;
  • è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
  • è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto viene detto; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati. 


Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 il tradizionale procedimento di conciliazione è stato disciplinato in maniera organica ed è stato definito come "mediazione", lasciando il termine "conciliazione", all'azione svolta dal mediatore ai fini dell'esito del procedimento ed è stato previsto che gli Enti, pubblici o privati, presso cui svolgersi il procedimento di mediazione debbano essere iscritti nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

 

D.LGS. 28-2010: materie con mediazione obbligatoria, mediazione volontaria, tariffario del servizio di mediazione

La mediazione è un metodo di soluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria.

E’ applicabile solo alle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili. Consente nell'arco di breve tempo, con la semplice firma di un accordo privato, che in caso di mediazione obbligatoria, ha valore di titolo esecutivo, di porre fine alla lite.

Il mediatore è una figura imparziale ed indipendente, competente nella materia per cui è sorta la lite, che aiuta le parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze e i loro interessi.

 

La mediazione si può attivare

 Con apposita clausola inserita nel contratto  o nello statuto societario;

  •  su invito del giudice del Tribunale che sospende il procedimento e invita le parti a tentare la mediazione (mediazione  demandata)
  • volontaria, su iniziativa di una parte o di entrambe le parti
  • obbligatoria, per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,  bancari e finanziari

La riforma del 2013 ha escluso dall’elenco delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (originariamente previste nella disciplina del 2010);

Incontri di mediazione in modalità telematica

Con la legge  29 dicembre 2022 , n. 197, il legislatore – anticipando l’entrata in vigore di parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023 (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) – ha confermato l’esigenza dell’utilizzo degli strumenti di ADR in generale e della mediazione civile e commerciale in particolare.

Per i procedimenti di mediazione instaurati presso l’Organismo dal 1 marzo 2023 (quindi riferiti a domande pervenute successivamente al 28 febbraio 2023) ciascuna parte può chiedere di partecipare agli incontri di mediazione da remoto, senza la necessità di acquisire il consenso delle altre parti. 

Si rammenta la necessità, nel caso di incontri a distanza, di essere muniti di firma digitale  o della firma elettronica qualificata, per la sottoscrizione del verbale.

Vantaggi

La mediazione è:

  • economica: rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e predeterminati
  • rapida: sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda
  • semplice: il procedimento si svolge senza alcuna formalità
  • riservata: tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato
  • riconoscimento credito d'imposta (art. 20 D.lgs. n. 28/2010)  a beneficio delle parti che corrispondono le indennità dovute agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione
  • verbale di accordo esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Costi della mediazione PER DOMANDE DEPOSITATE  DAL 15 NOVEMBRE 2023

Avvio della procedura

Al momento del deposito della domanda e della adesione , le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento (colonna A) e le spese di mediazione per il primo incontro (colonna B).

Le spese vive sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti e per il rilascio delle copie dei documenti.

Le indennità per primo incontro devono essere versate per intero prima del primo incontro di mediazione e sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento ( PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, GLI IMPORTI SONO RIDOTTI DI 1/5)

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.Per calcolare il valore della lite, si veda art. 29, D.M. 150/2023.

Tutti gli importi sono soggetti all’IVA al 22%.

INDENNITA’ PER DEPOSITO DOMANDA / ADESIONI Mediazioni art. 5 (obbligatorie) e demandate (art. 5-quater)

Valore controversia

A

Spese di avvio

B
Spese di mediazione primo incontro

totale
per ogni parte/centro unico di interessi

totale
iva compresa

sino a € 1.000

€ 32,00

€ 48,00

80,00

€ 97,60

da € 1.000,01 sino a € 50.000,00

€ 60,00

€ 96,00

156,00

€ 190,32

superiore a € 50.000,00

€ 88,00

€ 136,00

224,00

€ 273,28

valore indeterminato basso (fino a € 1.000)

€ 88,00

€ 48,00

136,00

€ 165,92

valore indeterminato medio (da € 1.000,01 sino a € 50.000,00)

€ 88,00

€ 96,00

184,00

€ 224,48

valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00)

€ 88,00

€ 136,00

224,00

€ 273,28


INDENNITA’ PER DEPOSITO DOMANDA / ADESIONE Mediazioni volontarie o derivanti da clausola

Valore controversia

A

Spese di avvio

B
Spese di mediazione primo incontro

totale
per ogni parte/centro unico di interessi

totale
iva compresa

sino a € 1.000

€ 40,00

€ 60,00

100,00

€ 122,00

da € 1.000,01 sino a € 50.000,00

€ 75,00

€ 120,00

195,00

€ 237,90

superiore a € 50.000,00

€ 110,00

€ 170,00

280,00

€ 341,60

valore indeterminato basso (fino a € 1.000)

€ 110,00

€ 60,00

170,00

€ 207,40

valore indeterminato medio (da € 1.000,01 sino a € 50.000,00)

€ 110,00

€ 120,00

230,00

€ 280,60

valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00)

€ 110,00

€ 170,00

280,00

€ 341,60


Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi totali di cui sopra (colonne A+B).

Ulteriori spese di mediazione (rif. Tabella allegata al DM 150/2023)

In caso di accordo di conciliazione al primo incontro, oltre a quanto versato in fase di avvio, sono dovute le ulteriori spese calcolate in base alle tabelle sottostanti, detratti gli importi di cui alla colonna B - Spese di mediazione primo incontro,-  con una maggiorazione del 10% sulla spesa prevista nelle tabelle sottostanti alla colonna C.
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo le tabelle sottostanti, detratti gli importi previsti dalla colonna B - Spese di mediazione primo incontro (ved. sopra).
In caso di accordo di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella sottostante

, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 (colonna B - Spese di mediazione primo incontro), con una maggiorazione del 25% sulla spesa prevista nelle tabelle sottostanti alla colonna C.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione previste in caso di conciliazione (accordo) o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo (art. 34, D.M. 150/2023).

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE per mediazioni obbligatorie e demandate - riduzione di ⅕ rispetto alle med. volontarie/derivanti da clausola

Valore controversia:

C

Spese totali

B spese di mediazione primo incontro senza IVA

Differenza C-B

Integrazione spese dopo il primo incontro (per parte/ centro unico)

Differenza C-B, IVA compresa

sino a € 1.000

€ 96,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 58,56

da € 1.000,01 sino a € 5.000,00

€ 180,00

€ 96,00

€ 84,00

€ 102,48

da 5.001 a € 10.000

€ 292,00

€ 96,00

€ 196,00

€ 239,12

da 10.001 a 25.000

€ 464,00

€ 96,00

€ 368,00

€ 448,96

da 25.001 a 50.000

€ 768,00

€ 96,00

€ 672,00

€ 819,84

da 50.001 a 150.000

€ 1.200,00 (*)

€ 136,00

€ 1.064,00

€ 1.298,08

da 150.001 a 250.000

€ 1.600,00

€ 136,00

€ 1.464,00

€ 1.786,08

da 250.001 a 500.000

€ 2.560,00

€ 136,00

€ 2.424,00

€ 2.957,28

da 500.001 a 1.500.000

€ 3.900,00 (*)

€ 136,00

€ 3.764,00

€ 4.592,08

da 1.500.001 a 2.500.000

€ 4.600,00 (*)

€ 136,00

€ 4.464,00

€ 5.446,08

da 2.500.001 a 5.000000

€ 6.600,00

€ 136,00

€ 6.464,00

€ 7.886,08

(*) Valori definiti nel rispetto dei valori minimi/massimi previsti dalla Tabella allegata al D.M. 150/2023

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE per mediazioni volontarie/derivanti da clausola determinate in base all’Allegato al D.M. 150/2023

Valore controversia:

C

Spese totali

B spese di mediazione primo incontro senza IVA

Differenza C-B

Integrazione spese dopo il primo incontro (per parte/ centro unico)

Differenza C-B IVA compresa

sino a € 1.000

€ 120,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 73,20

da € 1.000,01 sino a € 5.000,00

€ 225,00

€ 120,00

€ 105,00

€ 128,00

da 5.001 a € 10.000

€ 365,00

€ 120,00

€ 245,00

€ 298,90

da 10.001 a 25.000

€ 580,00

€ 120,00

€ 460,00

€ 561,20

da 25.001 a 50.000

€ 960,00

€ 120,00

€ 840,00

€ 1.024,80

da 50.001 a 150.000

€ 1.350,00

€ 170,00

€ 1.180,00

€ 1.439,00

da 150.001 a 250.000

€ 2.000,00

€ 170,00

€ 1.830,00

€ 2.232,60

da 250.001 a 500.000

€ 3.200,00

€ 170,00

€ 3.3030,00

€ 3.696,60

da 500.001 a 1.500.000

€ 4.250,00

€ 170,00

€ 4.080,00

€ 4.977,60

da 1.500.001 a 2.500.000

€ 5.550,00

€ 170,00

€ 5.380,00

€ 6.563,60

da 2.500.001 a 5.000000

€ 8.250,00

€ 170,00

€ 8.080,00

€ 9.857,60

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,25% sul valore (ridotto a 0,20% in caso di materie obbligatorie o demandate).
Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Ammissione al gratuito patrocinio
Gli aventi diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono accedere alla mediazione (solo per le materie obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 e 5-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010 riformato) senza alcun obbligo di versamento dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione.  
Attenzione: l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente , ai sensi degli articoli 15-bis e seguenti del d.lgs. 28/2010.




Per informazioni: segreteria.mediazione.occ@asset.basilicata.camcom.it

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  • mediazione.assetbasilicata@legalmail.it
  • occ.assetbasilicata@legalmail.it

Ultimo aggiornamento: 18/03/2024 - 14:00