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La mediazione

Tra le attività trasferite all’Azienda Speciale ASSET  Basilicata figurano anche quella della Mediazione e del Sovraindebitamento.

In osservanza all’art. 2 del d. lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 - recante la riforma della legge 580/93 in cui è previsto che “ le  Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: OMISSIS - la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti” -  l’Azienda Speciale ASSET  ha infatti assunto  la gestione del servizio di mediazione civile e commerciale con  lo “Sportello Unico di conciliazione” organismo iscritto al n. 836 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Consapevoli che la cultura della conciliazione e dell’arbitrato, come soluzioni alle liti civili e commerciali alternative a quella giudiziale, costituisce un obiettivo comune di enti, istituzioni ed ordini professionali, l’organismo di mediazione regionale, in un quadro di costante collaborazione istituzionale, svolge l’attività per l’intero sistema lucano.

Cos'è la conciliazione

La mediazione (detta anche conciliazione) è una forma di risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre la possibilità di raggiungere in maniera amichevole la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti.

Il procedimento si svolge alla presenza di un soggetto terzo, il mediatore, debitamente formato, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dai costi contenuti:

  • è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento, per regolamento, ha termine decorsi tre mesi dal deposito della domanda;
  • è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
  • è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto viene detto; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati. 


Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 il tradizionale procedimento di conciliazione è stato disciplinato in maniera organica ed è stato definito come "mediazione", lasciando il termine "conciliazione", all'azione svolta dal mediatore ai fini dell'esito del procedimento ed è stato previsto che gli Enti, pubblici o privati, presso cui svolgersi il procedimento di mediazione debbano essere iscritti nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

 

D.LGS. 28-2010: materie con mediazione obbligatoria, mediazione volontaria, tariffario del servizio di mediazione

La mediazione è un metodo di soluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria.

E’ applicabile solo alle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili. Consente nell'arco di breve tempo, con la semplice firma di un accordo privato, che in caso di mediazione obbligatoria, ha valore di titolo esecutivo, di porre fine alla lite.

Il mediatore è una figura imparziale ed indipendente, competente nella materia per cui è sorta la lite, che aiuta le parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze e i loro interessi.

 

La mediazione si può attivare

 Con apposita clausola inserita nel contratto  o nello statuto societario;

  •  su invito del giudice del Tribunale che sospende il procedimento e invita le parti a tentare la mediazione (mediazione  demandata)
  • volontaria, su iniziativa di una parte o di entrambe le parti
  • obbligatoria, per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,  bancari e finanziari

La riforma del 2013 ha escluso dall’elenco delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (originariamente previste nella disciplina del 2010);

Incontri di mediazione in modalità telematica

Con la legge  29 dicembre 2022 , n. 197, il legislatore – anticipando l’entrata in vigore di parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023 (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) – ha confermato l’esigenza dell’utilizzo degli strumenti di ADR in generale e della mediazione civile e commerciale in particolare.

Per i procedimenti di mediazione instaurati presso l’Organismo dal 1 marzo 2023 (quindi riferiti a domande pervenute successivamente al 28 febbraio 2023) ciascuna parte può chiedere di partecipare agli incontri di mediazione da remoto, senza la necessità di acquisire il consenso delle altre parti. 

Si rammenta la necessità, nel caso di incontri a distanza, di essere muniti di firma digitale  o della firma elettronica qualificata, per la sottoscrizione del verbale.

Vantaggi

La mediazione è:

  • economica: rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e predeterminati
  • rapida: sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda
  • semplice: il procedimento si svolge senza alcuna formalità
  • riservata: tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato
  • riconoscimento credito d'imposta (art. 20 D.lgs. n. 28/2010)  a beneficio delle parti che corrispondono le indennità dovute agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione
  • verbale di accordo esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Per informazioni: segreteria.mediazione.occ@asset.basilicata.camcom.it

Indirizzi Posta Elettronica Certificata

  • mediazione.assetbasilicata@legalmail.it
  • occ.assetbasilicata@legalmail.it

Ultimo aggiornamento: 20/04/2023 - 11:49